Attività ludico-sportive, consentito lo svolgimento all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse

Attività ludico-sportive, consentito lo svolgimento all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse
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Deroga prevista dal DPCM 25/02/2020

In deroga alle disposizioni dell’ordinanza di Regione Lombardia e del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020, come previsto dall’art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli individuati nell’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020 (qui l'aggiornamento delle FAQ sul sito di Regione Lombardia).

Nei comprensori sciistici, sarà cura del gestore limitare l’accesso e l’affollamento degli impianti di trasporto delle persone (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, ludoteche restano chiuse.

L'ordinanza  disponeva, infatti, al fine di evitare significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati,  la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale slot, escape room, sale bowling, ecc.

 

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