Vaccini anti - Covid: chi decide in caso di contrasto tra i genitori?
In periodo di emergenza pandemica si ripropone la questione sulle forme e modalità di coinvolgimento del minore nella scelta di ricevere la somministrazione del vaccino, trattandosi di profilassi sanitaria suscettibile di incidere sulla sua salute. La giurisprudenza di merito, seguendo un consolidato indirizzo espresso in relazione ad altri tipi di vaccinazioni ha ritenuto che, laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulti efficace, il giudice possa sospendere momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino, così autorizzandone la somministrazione, affidandosi al genitore favorevole.
Il Tribunale di Vercelli, con una recentissima decisione, dando seguito alla citata giurisprudenza, ha autorizzato la vaccinazione di una ragazza di quasi 17 anni, dopo aver constatato l’insanabilità del contrasto tra il padre, medico, che aveva escluso la sussistenza di specifiche controindicazioni alla profilassi, e la madre che era riluttante a dare il proprio consenso. Il caso giudiziario consente di fare il punto sugli strumenti di partecipazione e tutela del minore previsti dall’ordinamento nella scelta delle cure o trattamenti sanitari, ove si verifichi un contrasto tra i genitori ovvero tra questi ed lo stesso minore.
Nel caso di specie, la minore aveva espresso la volontà di essere vaccinata per poter partecipare liberamente alle attività scolastiche e sportive, ricevendo sul punto il consenso del padre.
Sulla base di tali indicazioni il Tribunale ha fornito soluzione al conflitto genitoriale autorizzando in via d’urgenza la somministrazione del vaccino e attribuendo al padre la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale per sottoscrivere il relativo modulo di consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore. Nel provvedimento giudiziale si dà atto che, alla luce del contrasto insanabile tra i genitori, l’intervento del Tribunale è da intendersi quale estremo rimedio nell’interesse della prole minore.
Non vi è dubbio secondo il giudice che, nel caso concreto, venga in rilievo la possibilità di un grave pregiudizio per la salute collettiva e per la diffusione della malattia sul territorio nazionale, non potendo negarsi la elevata contagiosità e diffusione del virus Covid-19 e la severità delle patologie da esso indotte che, in un numero rilevante di casi, ha prodotto conseguenze gravi o mortali, con considerevole impatto sul sistema sanitario nazionale e su quello di altri Paesi.
La decisione conferma l'orientamento manifestatosi nella giurisprudenza di merito in tema di vaccinazioni - obbligatorie non – anche in epoca precedente alla emergenza pandemica, secondo cui, ove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che un determinato trattamento sanitario risulti efficace, il giudice può superare la contrarietà espressa da uno o da entrambi i genitori, sospendendone momentaneamente la capacità genitoriale .
In relazione al trattamento di profilassi vaccinale, l’esercizio di tale capacità genitoriale si estrinseca nella sottoscrizione del modulo previsto per il rilascio della autorizzazione alla vaccinazione del minore.
Sul tema, sempre in ottica di prevenzione dell’emergenza pandemica, in un caso del tutto sovrapponibile è da segnalarsi il provvedimento adottato, sempre in via d’urgenza, dal Tribunale di Monza, Quarta Sezione Civile, con decreto del 22 luglio 2021.
Il Tribunale, dopo aver sentito il minore e preso atto del suo consenso all’intervento medico, ha autorizzato la somministrazione del vaccino attribuendo la madre la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale e sottoscrivere relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell'altro genitore.
In entrambe le decisioni costituisce elemento di valutazione determinante la manifestazione di volontà del minore, anche in ragione della previsione di cui all’art. 3, comma 2, della L. n. 219 del 2017, espressa in modo chiaro e sorretta da forti motivazioni di ritorno alla normalità della vita scolastica, sociale e sportiva.
Il principio che si trae dalle pronunce di merito è di immediata chiarezza: i conflitti dei genitori non devono prevalere e compromettere l’interesse del minore e della collettività.
AVV. ANDREA SPADA
STUDIO LEGALE
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