Bidello assunto senza titolo, non deve restituire gli stipendi
Secondo la Corte dei conti ha comunque svolto correttamente le proprie mansioni, quindi può tenersi i 44mila euro guadagnati.
Sei anni di lavoro in Brianza come collaboratore, svolti diligentemente, ma il diploma che aveva presentato alla firma del contratto non era idoneo, e per questa ragione era stato licenziato.
Bidello in servizio a Vimercate e a Burago-Ornago
Eppure il bidello, che aveva prestato servizio all’omnicomprensivo di Ornago e Burago e a quello di Vimercate, non dovrà rendere i 44mila euro di stipendi percepiti, perché ha comunque prestato il servizio. Era compito delle amministrazioni scolastiche, infatti, eseguire i controlli del caso sul suo curriculum.
Soddisfatto il sindacato
A prendere le difese del collaboratore scolastico era stata l’organizzazione Uil Scuola Lombardia, che parla di «sentenza epocale».
Il ricorso contro il bidello, invece, era stato presentato dalla Procura Regionale, a seguito della segnalazione del dirigente di un Istituto scolastico di Vimercate che aveva chiesto la restituzione degli stipendi percepiti nei 6 anni di servizio.
Assunto senza titolo idoneo
L’accusa mossa al dipendente licenziato era quella di avere incluso, tra i titoli in suo possesso, un diploma ritenuto inadeguato a consentire l’accesso al servizio. Ma il bidello potrà, a questo punto, tenersi i suoi soldi.
La Corte dei Conti: "Non c'è stato danno erariale"
"Occorre valutare in sede erariale l’effettiva esistenza o non esistenza del danno, lasciando alla sede penale o amministrativa ogni altra valutazione in punto di antigiuridicità - ha stabilito la Corte dei Conti - Il danno per le casse pubbliche non vi sarebbe stato perché l’amministrazione scolastica nel tempo ha pagato per prestazioni rese con modalità incontestate. La responsabilità, semmai, ricade sui dipendenti dell’amministrazione scolastica che avrebbero dovuto con maggiore tempestività effettuare i controlli sul possesso dei requisiti".
"Mansioni svolte correttamente"
Secondo i giudici contabili, "il contratto di lavoro fondato su titolo illegittimo non è contratto affetto da causa illecita sempre e comunque, perché il diritto privato preferisce ormai alla teoria della causa astratta la prospettiva della causa in concreto, che deve tenere conto della effettiva volontà del lavoratore di adempiere le prestazioni tipiche della sua mansione".