Piena credibilità della parte offesa e copiosa messaggistica whatsapp da cui risulta la pattuizione degli interessi. Sono i cardini delle motivazioni della sentenza con cui la seconda sezione penale del Tribunale di Monza ha condannato per usura l’ex consigliere comunale Davide Vismara, con una pena di tre anni di reclusione.
Condanna per usura: le motivazioni della sentenza
Il collegio giudicante, presieduto da Carlo De Marchi, ha depositato le motivazioni lo scorso 13 dicembre. La parte offesa – F. S., 50enne imprenditore seregnese – nel procedimento era parte civile.
A Vismara – ex segretario della Lega ed ex consigliere comunale di Ripartiamo nella maggioranza di Centrosinistra – viene contestato di aver ricevuto a più riprese 15.500 euro a titolo di interessi usurari del 10 per cento trimestrale, a fronte di un primo prestito di 15mila euro e un secondo di 5mila: fatti compresi fra marzo 2019 e dicembre 2020.
I giudici monzesi, che ricostruiscono la successione dei pagamenti, spiegano che era stato lo stesso imprenditore a rivolgersi all’ex consigliere per il finanziamento con un tasso d’interesse del 10 per cento, più conveniente rispetto allo sconto in fattura del 20 per cento praticato ai clienti della sua azienda, in difficoltà economiche dalla fine del 2018.
Nelle motivazioni le deposizioni della parte offesa si definiscono «credibili e connotate da particolari specifici», come le diverse occasioni dei pagamenti degli interessi, le date e gli orari. Dichiarazioni «coerenti nel tempo e scevre da profili di illogicità o contraddizione», tanto che neppure la difesa dell’imputato ha contestato «eventuali incongruenze» rispetto alla denuncia da cui è scaturito il processo. I giudici, inoltre, citano la documentazione bancaria da cui emergono «i reiterati prelievi effettuati dall’imprenditore in prossimità delle date di scadenza degli interessi».
Nei messaggi whatsapp «si evincono i rapporti fra l’imputato e la parte offesa e l’atteggiamento, talvolta ai limiti dell’intimidatorio, serbato da Vismara nei confronti di F. S. in conseguenza dei ritardi nei pagamenti degli interessi (“Mi raccomando per dicembre entro il 20 dicembre oltre alle 2.000 c’è da restituire il capitale”)».
Secondo il Tribunale, Vismara nel processo ha riferito che l’imprenditore «si sarebbe impegnato ogni tre mesi a restituire una determinata cifra, variabile da 1.000 a 7.000 euro, circostanza evidentemente incompatibile con la asserita natura gratuita del prestito» e le dichiarazioni dell’imputato «non sono in grado di introdurre alcuna versione alternativa dei fatti in grado di minare la credibilità della parte offesa».
Infine Vismara ha confermato il prestito, ma non gli interessi usurari, senza spiegare «quale sarebbe stata la vantaggiosità economica dell’erogare plurimi prestiti infruttiferi, senza alcuna solida garanzia in caso di inadempimento e senza nemmeno fornire una convincente chiave di lettura dei messaggi intercorsi» con la parte offesa.
Contro la sentenza, la difesa dell’imputato presenterà ricorso in appello.