Quando un matrimonio finisce capita spesso che l’affetto lasci spazio a complesse questioni economiche e che si trasformi tutto in una vera e propria battaglia legale: è molto comune, infatti, che uno degli ex coniugi chieda la restituzione di somme di denaro precedentemente versate con sacrificio per le esigenze della famiglia, come nel caso di investimenti effettuati per la costruzione o la ristrutturazione della casa coniugale o le rate del mutuo. Tali somme, considerate in passato come un contributo alla vita comune, diventano oggetto di rivendicazione una volta interrotto il legame affettivo.
Sul punto la legge è molto precisa e non lascia spazio a dubbi.
A ribadirlo con forza è la recente sentenza del Tribunale di Nola (la n.154 del 2026), che chiarisce come gestire queste richieste tra ex coniugi.
La pronuncia conferma un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese sostenute da un coniuge per far fronte ai bisogni della famiglia durante il matrimonio non sono ripetibili, ovvero rimborsabili, al momento della separazione. L’eventuale restituzione potrà pertanto avvenire soltanto su base volontaria.
La pronuncia trova il proprio fondamento nell’art. 143 c.c., che vincola entrambi i coniugi al dovere di contribuzione proporzionale alle proprie sostanze; ciò significa che il denaro versato per le esigenze di vita quotidiana non è un “prestito”, ma un’espressione di solidarietà e reciproca assistenza.
Nel caso in esame, un coniuge chiedeva la restituzione di un importo rilevante, sostenendo di averlo impiegato per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione all’interno della casa familiare e di esclusiva proprietà dell’altro coniuge.
Il Tribunale di Nola ribadiva il concetto di dovere di solidarietà reciproca, diverso da quello di prestito.
Il prestito di denaro tra privati, siano essi familiari o conoscenti, è una pratica comune per rispondere a temporanee difficoltà economiche. Spesso, dato il forte legame personale, si tende a non mettere nulla per iscritto, affidandosi alla sola parola data e alla fiducia riposta nell’altra persona.
Tuttavia, formalizzare per iscritto l’accordo conferisce validità legale all’impegno ai sensi dell’articolo 1813 del Codice Civile e lo differenzia da una donazione, prevenendo così potenziali contestazioni fiscali o ereditarie.
Il quadro muta significativamente quando il trasferimento di denaro avviene tra coniugi.
Sebbene l’ordinamento preveda astrattamente la figura del prestito tra coniugi, tale qualificazione decade qualora le somme siano destinate al soddisfacimento delle esigenze familiari. In tal caso, il versamento non costituisce un finanziamento esigibile, bensì un’espressione dei doveri di solidarietà e reciproca assistenza coniugale; si tratta, infatti, di una prestazione economica doverosa, il cui apporto viene bilanciato dalle attività di cura e di accudimento del nucleo familiare svolte dall’altro coniuge anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non goda di un reddito di misura tale da consentirgli di partecipare alla gestione della famiglia offrendo un apporto economico.
Ne consegue che: provvedere in tutto o in parte al mantenimento del coniuge; porre a disposizione del nucleo familiare un immobile di proprietà esclusiva; erogare integralmente le somme necessarie al pagamento dei ratei del mutuo cointestato che grava sulla abitazione familiare; partecipare alle spese di gestione del ménage familiare ed anche assicurare periodi di vacanza o acquistare beni di consumo destinati all’uso dei familiari; non determina l’insorgere di un diritto di credito nei confronti dell’altro coniuge, trattandosi di erogazioni finalizzate al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare e, in quanto tali, irripetibili ex art. 143 cc. (Cassazione, ordinanza n.5385 del 21 febbraio 2023).
A tale principio può farsi eccezione solo nell’ipotesi in cui il coniuge, che pretende di ottenere la restituzione delle somme anticipate, possa dimostrare che l’erogazione sia avvenuta per una causa diversa.
Il trasferimento di denaro viene pertanto considerato un modo per adempiere all’obbligo di contribuire ai bisogni familiari (ex art. 143 c.c.); per questo motivo, anche in caso di separazione, il coniuge che ha versato la somma non può chiederne la restituzione in tribunale.
Un eventuale rimborso potrà avvenire solo su base volontaria e quindi se entrambi i coniugi sono d’accordo (Tribunale Trento sez. I, 1/02/2024, n. 137). Solo così il versamento di una somma potrà essere qualificato come un prestito, definendo con precisione i tempi e i modi per la sua restituzione e andando, di fatto, ad escludere la natura di contribuzione solidale.
In sintesi, ci si può domandare se si possa prestare denaro al coniuge.
In teoria sì, ma non basta la parola data, anche se ci si ama. Per evitare che un versamento venga scambiato per un atto di generosità solidale, è necessario formalizzare l’accordo per iscritto, definendo tempi e modi della restituzione.
Senza una prova chiara che la “causa” del versamento fosse diversa dalla contribuzione familiare, il rimborso resterà solo un miraggio legato alla volontà dell’ex partner.
Gestire il patrimonio familiare richiede dunque cuore, ma anche una testa lucida.
Molte delle liti che vediamo “oggi”, nascono da una mancata pianificazione “ieri”.
Occorre allora affidarsi, in caso di dubbi, ad uno studio legale specializzato in diritto di famiglia, che possa aiutare a proteggere i propri interessi e la serenità del nucleo familiare.
Una consulenza preventiva non è un segno di sfiducia, ma un atto di responsabilità: conoscere le regole del gioco permette di vivere il rapporto con maggiore consapevolezza e meno rischi futuri. Se su questo tema avete l’esigenza di ulteriori informazioni lo Studio Notaro e Associati, con sedi a Merate (LC) in via Statale n. 5/R (tel. 039.5982013) e Vimercate (MB) in via Duca degli Abruzzi n. 7/A (tel. 039 9468831).
Dott.ssa Katia Panzeri
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