Pedemontana

Sentenza Tar Tratta D Breve, Cal replica ai Comuni: “Ricorso in gran parte respinto”

La risposta di Concessioni Autostradali Lombarde che contesta l'interpretazione data dai sindaci.

Sentenza Tar Tratta D Breve, Cal replica ai Comuni: “Ricorso in gran parte respinto”

Non si è fatta attendere la replica di CAL (Concessioni Autostradali Lombarde) in merito alla nota diramata nella mattinata di oggi, giovedì 23 luglio, dalle Amministrazioni Comunali dei Comuni del Vimercatese sulla sentenza del TAR Lombardia relativa alla Tratta D Breve della Pedemontana.

CAL ha infatti spiegato di voler “fornire alcune precisazioni, affinché il contenuto della pronuncia sia rappresentato nella sua completezza e correttezza”.

In primi la società ha parlato del virgolettato attribuito al TAR

“In via preliminare, è necessario precisare che il virgolettato attribuito al TAR, secondo il quale il giudice amministrativo avrebbe riconosciuto “l’illegittimità della condotta di CAL”, non trova riscontro nella sentenza n. 3869/2026: tale espressione non compare infatti in alcun passaggio del provvedimento”, si legge nel comunicato diramato dalla società.

Le censure respinte dal giudice amministrativo

Dopodichè CAL ha successivamente ribattuto punto per punto sulla nota delle Amministrazioni:

“Inoltre, diversamente da quanto affermato dal Comune di Agrate, la sentenza ha respinto la gran parte delle censure avanzate. In particolare, il giudice amministrativo ha evidenziato, tra l’altro, che: i) considerato che “la larga parte” della documentazione richiesta è stata già depositata da CAL nel giudizio presso il Tar Lazio, la pretesa del Comune “ad un’ulteriore e separata messa a disposizione si risolve in un inutile aggravio procedimentale privo di concreta utilità”; ii) sul punto, le asserzioni del Comune, secondo le quali la documentazione depositata presso il Tar Lazio da CAL non corrisponderebbe a quella richiesta o sarebbe incompleta, sono “mere affermazioni, prive di elementi di riscontro”; iii) analogamente, la messa a disposizione di ulteriore documentazione mediante l’indicazione di un link integra “una modalità adeguata a soddisfare il bisogno di conoscenza, poiché richiede uno sforzo minimo all’interessato”; iv) del resto “l’esercizio del diritto di accesso non può comportare un inutile aggravio procedimentale per l’amministrazione, che deve bilanciare le esigenze ostensive con quelle di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa, sicché può legittimamente individuare modalità ostensive che soddisfano la pretesa e nel contempo limitino l’aggravio per l’amministrazione”; v) infine, sono pure infondate e da respingere le deduzioni del Comune “volte a censurare le parti del diniego in cui l’amministrazione afferma di non essere in possesso di determinati documenti, non avendoli formati, né conservati, ovvero evidenzia che si tratta di atti non esistenti”.

“L’accoglimento parziale del ricorso”

CAL ha infine lasciato intendere che quello del TAR rappresenterebbe un accogliemento parziale del ricorso, e che dunque metterà a disposizione i documenti oggetto della sentenza, ma al tempo stesso ha voluto sottolineare che nella sentenza non ci siano riferimenti circa la “legittimità del progetto della Variante D”.

“Il TAR ha quindi accolto il ricorso esclusivamente in relazione ad alcuni documenti che CAL aveva ritenuto non pertinenti rispetto al contenzioso pendente davanti al TAR Lazio, precisando che la valutazione sulla pertinenza della documentazione non rientra tra i compiti del soggetto destinatario di un’istanza di accesso. Comunque CAL prende atto della sentenza e provvederà a mettere a disposizione i documenti oggetto del parziale accoglimento della pronuncia, che rappresentano solamente circa il 15% della documentazione complessivamente richiesta dal Comune e di cui comunque continua a essere quantomeno dubbia la rilevanza e l’utilità per lo stesso. Resta fermo che la decisione del TAR non contiene alcuna valutazione sulla legittimità del progetto della Variante D né sulla fondatezza delle contestazioni avanzate dai Comuni nel separato giudizio pendente davanti al TAR Lazio, ma riguarda esclusivamente il tema dell’accesso agli atti relativamente a una parte limitata della documentazione richiesta”.