Sei ore al giorno di stop a slot machine e videolottery sono un limite «adeguato e proporzionato». Parola del Tar della Lombardia, che ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala giochi di via Donizetti a Monza contro l’ordinanza del Comune sugli orari di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento.
Una decisione che, di fatto, dà ragione all’amministrazione comunale e conferma le limitazioni attualmente previste.
A Monza slot spente per sei ore al giorno
L’ordinanza stabilisce lo spegnimento degli apparecchi in tre fasce orarie: dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21, tutti i giorni, festivi compresi. Il titolare della sala giochi aveva contestato l’istruttoria effettuata dal Comune, ma anche l’effettiva efficacia delle limitazioni e la loro proporzionalità.
Il Tar ha però ritenuto adeguato il quadro di elementi utilizzato dall’amministrazione per arrivare alla decisione. Tra i dati presi in considerazione ci sono quelli del Servizio dipendenze dell’Asst di Monza, i report sulle abitudini di gioco dei giovani e le statistiche dell’applicativo Smart dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Secondo i giudici, quindi, il Comune disponeva di elementi sufficienti per adottare una misura finalizzata alla prevenzione dei rischi legati al gioco.
Il precedente del 2018
Nella sentenza viene anche richiamata una precedente ordinanza del Comune di Monza, quella del 2018, che prevedeva uno stop molto più lungo: ben 14 ore al giorno, dalle 23 alle 14. Quel provvedimento era stato successivamente annullato dal Consiglio di Stato, che aveva ritenuto insufficienti l’istruttoria e la motivazione dell’amministrazione, anche in relazione alla deroga rispetto alle sei ore indicate dall’Intesa della Conferenza unificata del 7 settembre 2017.
Secondo il Tar, però, la situazione attuale è diversa. La nuova ordinanza prevede infatti una sospensione complessiva di sei ore al giorno, una soglia ritenuta adeguata e proporzionata sia dalla giurisprudenza sia dai diversi livelli di governo rappresentati nella Conferenza unificata.
«Nessuna illogicità nelle fasce scelte»
Il titolare aveva contestato anche la scelta delle tre fasce orarie individuate dal Comune, mettendone in dubbio l’efficacia. Anche su questo punto, però, i giudici hanno dato ragione all’Amministrazione. Le contestazioni, secondo il Tar, finirebbero per mettere in discussione il merito della scelta amministrativa senza evidenziare «alcuna macroscopica illogicità o incongruenza».
La limitazione degli orari, inoltre, può essere utilizzata come misura di prevenzione, a condizione che sia calibrata rispetto agli obiettivi perseguiti. E nel caso di Monza, per il Tribunale, il limite delle sei ore giornaliere rispetta questo criterio.
La decisione del Tar
Nella sentenza viene richiamato anche il principio di precauzione: l’Amministrazione, spiegano i giudici, deve garantire un elevato livello di tutela della salute anche attraverso misure preventive quando esiste un rischio potenziale.
Per questo motivo il ricorso e i successivi motivi aggiunti presentati dal titolare della sala giochi sono stati respinti. Le fasce di stop alle slot e alle videolottery previste dall’ordinanza del Comune di Monza restano quindi confermate.