La vicenda

Impianto di produzione asfalti: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Vitali

I giudici hanno annullato il diniego alla sanatoria presentato dalla società emesso dal Comune nel 2022, l’Ente dovrà tornare così ad esaminare la pratica

Impianto di produzione asfalti: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Vitali

Un vero e proprio ribaltone per il Comune di Caponago, in favore della società Vitali. Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 18 febbraio, ha accolto infatti il ricorso della società e ha annullato il diniego di sanatoria emesso dal Comune nel marzo 2022.

Impianto di produzione asfalti: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Vitali

Non si tratta di un via libera definitivo all’impianto di produzione asfalti, ma di un ordine chiaro: il Comune deve tornare a esaminare la pratica «alla luce delle osservazioni e relative prescrizioni contenute nelle sentenze n. 937/2016 del TAR Milano e n. 6649/2020 del Consiglio di Stato», senza poter ignorare quanto già deciso dai giudici.

La vicenda, che va avanti dal 2009, ruota intorno a un impianto di produzione di conglomerati bituminosi (asfalto) realizzato nella località Cascina Bertagna, su un terreno che un tempo era una «cava di prestito» per i lavori dell’autostrada A4. Come ricordato anche nella cronistoria della vicenda riportata all’interno della sentenza, il problema nacque subito: l’impianto fu costruito in un punto diverso da quello denunciato inizialmente, più vicino all’autostrada, dentro la fascia di rispetto. Il Comune dichiarò decaduta la DIA, ordinò la demolizione e negò più volte la sanatoria, sostenendo che l’opera violava le norme urbanistiche e la distanza minima dall’A4.

Nel 2012 lo stesso Comune firmò poi una convenzione con la Vitali. In cambio di opere pubbliche del valore di oltre 726 mila euro, autorizzò l’attività estrattiva concedendo alla «parte ad esercitare attività di produzione di conglomerati bituminosi e ad installare i necessari impianti e uffici operativi». Nel 2013 arrivò anche l’autorizzazione provinciale. Due passaggi che, secondo Vitali cambiavano lo scenario. La società infatti sosteneva che con queste azioni, l’Amministrazione aveva accettato la presenza dell’impianto.

Nel 2016 il TAR Milano diede ragione alla società (sentenza 937/2016), annullando i dinieghi e ordinando un nuovo esame. Nel 2020 il Consiglio di Stato confermò tutto (sentenza 6649/2020). Il Comune però, nel 2022, negò di nuovo la sanatoria, puntando ancora sulla fascia di rispetto autostradale di 60 metri e sulla variante al PGT approvata proprio pochi giorni prima.

La vittoria del Comune al Tar e il ribaltone al Consiglio di Stato

La Vitali presentò allora un «incidente di esecuzione», sostenendo che il Comune stava «eludendo il giudicato». Il TAR Lombardia nel 2023 respinse il ricorso, ma la società fece così ricorso al Consiglio di Stato. I giudici hanno così ribaltato la sentenza del TAR, definendo il diniego del 2022 «elusivo del giudicato». In sostanza, secondo i Giudici, il Comune non poteva più puntare sugli ostacoli già valutati nelle sentenze precedenti.

I magistrati ricordano che già nel 2020 il Consiglio di Stato aveva sottolineato come la convenzione del 2012 e l’autorizzazione provinciale del 2013 rappresentassero «un disegno amministrativo improntato alla permanenza dell’impianto controverso». Inoltre si legge nella sentenza che era già stata affrontata anche la questione della distanza dall’A4: «Questo significa che al giudice d’appello la circostanza era nota. Ciò tuttavia non gli ha impedito di rilevare che gli elementi ostativi al rilascio dell’assenso potevano ritenersi superati dal fatto che, nelle premesse della convenzione stipulata nel 2012 tra l’appellante ed il Comune, oltre a richiamare gli impianti ivi installati, sono indicate in modo analitico le particelle catastali sulle quali viene autorizzato lo svolgimento di attività estrattiva».

Nel dettaglio della questione legata alle distanze del sito dall’autostrada A4, la sentenza spiega inoltre «che la distanza prevista dalla legge è comunque – o era al momento dell’autorizzazione ottenuta dall’appellante così come a quello in cui si è celebrata la conferenza di servizi – pari a metri 30, trattandosi di strada posta fuori dai centri abitati, ma all’interno di zone trasformabili secondo lo strumento urbanistico e non essendo ancora intervenuta la modifica apportata dalla delibera n. 2 dell’8 febbraio del 2022, peraltro non motivata, che ha esteso la fascia di rispetto a 60 metri».

Cosa succederà ora per il Comune di Caponago? In sostanza il diniego del 22 marzo 2022 dunque è stato annullato. Il Comune dovrà ora rifare l’istruttoria e tornare ad esaminare la richiesta di sanatoria presentata dalla società Vitali.