La sentenza

Condannato per guida in stato di ebbrezza, il Tar gli nega la cittadinanza italiana

La sentenza è stata depositata nei giorni scorsi, dopo che lo straniero si era appellato al Tribunale amministrativo

Condannato per guida in stato di ebbrezza, il Tar gli nega la cittadinanza italiana
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Negata a la cittadinanza italiana. Così uno straniero si è visto respingere la richiesta. Il motivo? La condanna per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che, tra l’altro, al momento della domanda ha omesso di dichiarare.

Condannato per guida in stato di ebbrezza, il Tar gli nega la cittadinanza italiana

Il 6 dicembre del 2015 il cittadino aveva presentato l’istanza per ottenere la cittadinanza italiana, corredata da tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti perché venisse concessa. Il Ministero dell’Interno, espletata l’istruttoria, con decreto del 4 dicembre 2018, l’ha respinta, considerando ostative due sentenze di condanna, una del 16 novembre 2011 e l’altra per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti del 21 marzo 2011. Il ricorrente ha poi impugnato il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, chiamato a esprimersi per competenza, ritenendolo illegittimo.

A questo punto il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e opporsi alle contestazioni. La sentenza è stata depositata nei giorni scorsi.

Le motivazioni

Il Collegio giudicante, nelle motivazioni del diniego, ha premesso che la concessione della cittadinanza «presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, attraverso l’esercizio valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento all’interno del soggetto nella comunità nazionale, che non presuppone solo diritti, ma anche doveri, tra cui quello di portare il proprio attivo contributo alla comunità di cui si entra a far parte».

L’Amministrazione ha il compito di verificare che «nel richiedente si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quindi l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto della convivenza civile, escludendo che l’individuo possa successivamente al rilascio della cittadinanza creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole della civile convivenza e gravare sulla finanza pubblica».

Rispetto al caso, è stato espresso un giudizio di «inaffidabilità». In particolare, dal casellario giudiziale è emersa a carico dello straniero la sentenza del Tribunale di Monza per guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione conseguente all’uso di sostanze stupefacenti risalente al 16 novembre 2010 e una successiva del 21 marzo 2011 del Tribunale di Monza- sezione distaccata di Desio per il reato di guida in stato di ebbrezza. Condotte che hanno inciso nella decisione, e che, oltretutto, ricadono nel periodo dei dieci anni di osservazione (anche se non c’è un limite temporale per la legge). Il suo comportamento è stato ritenuto un disvalore e motivo di «allarme sociale», anche perché «la guida in stato di ebbrezza è suscettibile di mettere a rischio l’incolumità dei cittadini». Oltretutto, il Tar ha giudicato anche negativamente le dichiarazioni mendaci, avendo omesso le condanne. Tutti elementi che giustificano il diniego, che non ha però effetto definitivo, come viene evidenziato negli atti, e la richiesta può essere ripresentata. Il ricorrente, oltre alla cittadinanza negata, dovrà anche pagare mille euro, quali spese di lite.

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