Carate Brianza

Frana a Realdino, il Consiglio di Stato conferma: «La scarpata è strada, deve sistemarla il Comune»

Secondo i giudici la manutenzione spetta all’ente pubblico e non al privato come aveva imposto l’ordinanza sindacale

Frana a Realdino, il Consiglio di Stato conferma: «La scarpata è strada, deve sistemarla il Comune»
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Lo smottamento verificatosi a fine 2019 a Realdino non ha interessato il terreno sovrastante, ma la «scarpata che fa parte della strada», la cui «manutenzione spetta dunque all’Amministrazione comunale». E’ questa, in sintesi, la sentenza secca e definitiva che il Consiglio di Stato ha pronunciato lo scorso 13 giugno e che è stata pubblicata in settimana.

Frana a Realdino, il Consiglio di Stato conferma: «La scarpata è strada, deve sistemarla il Comune»

I magistrati della Quinta sezione hanno rigettato integralmente l’appello avanzato dal Comune confermando, di fatto, la sentenza del Tar della Lombardia del marzo di due anni fa dopo che, in Appello, era stato già riformato il primo pronunciamento del luglio 2021 che aveva invece inizialmente riconosciuto le ragioni dell’ente pubblico e quindi che il ripristino della viabilità a valle e la sistemazione della frana toccassero al privato.

Un’udienza quella del Consiglio di Stato non più impugnabile e che metterà ora il Comune nelle condizioni di dovere intervenire materialmente per riaprire il tratto di strada ciclopedonale di via Leonardo da Vinci - chiusa con ordinanza del sindaco nel tratto di collegamento con via Sette Gocce - dopo il cedimento franoso che si era verificato il 15 novembre del 2019 in seguito alle precipitazioni abbondanti che avevano interessato un po’ tutta l’alta Brianza.

Il lungo braccio di ferro legale ha dato ragione alla fine alla famiglia proprietaria del terreno sovrastante, assistita e difesa fin dall’inizio dagli avvocati Giordano Freti e Paola Tarquinio dello Studio legale associato Colombo-Freti, quando il Comune aveva ordinato, da subito, la messa in sicurezza del costone di roccia franato.

«Siamo soddisfatti che siano state riconosciute in pieno le ragioni dei nostri assistiti con una sentenza che entra nel merito della contesa e fa chiarezza sulle responsabilità di chi sia chiamato a intervenire», ha commentato al giornale l’avvocato Freti.

Il Consiglio di Stato ha ripercorso nei dettagli l’intera vicenda legale arrivando a sentenziare che «lo smottamento», secondo gli atti prodotti e le relazioni depositate in giudizio, «ha comportato la destabilizzazione della barriera para-massi, a protezione della strada».

Ragione per cui, secondo quanto disposto dall’articolo 30 comma 4 del Codice della Strada, «la riparazione e la manutenzione delle opere di sostegno, necessarie per la protezione delle strade sono poste a carico dell’ente proprietario», ossia dell’Amministrazione comunale nel caso specifico. L’appello del Comune è stato così rigettato e ritenuto «infondato». I giudici hanno disposto la compensazione delle spese di lite, che ha evitato un ulteriore pesante esborso per le casse pubbliche.

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