Il Tar si esprime a favore di una nuova torre per le telecomunicazioni mobili a Limbiate
Il contenzioso era nato a seguito di alcune obiezioni, divenute successivamente diniego, alla domanda di autorizzazione da parte di INWIT, primo tower operator italiano, per la realizzazione di una stazione radio base
Il TAR Lombardia si è espresso a favore della realizzazione di una nuova torre di telecomunicazioni mobili a Limbiate, annullando il diniego del Comune all'istanza di autorizzazione e annullando anche una parte del regolamento comunale.
Il Tar si esprime a favore di una nuova torre per le telecomunicazioni mobili a Limbiate
Come si legge nella nota stampa diffusa da INWIT, secondo il TAR il diniego da parte del Comune sarebbe infatti in contrasto con l’orientamento di consolidata giurisprudenza secondo cui alle Regioni ed ai Comuni:
“è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei” e “…non è certamente ammessa l’introduzione per via regolamentare di limiti distanziali da siti sensibili, già giudicati illegittimi dalla Corte Costituzionale, né imporre, in generale, limiti estesi alla localizzazione (non consentiti), bensì solo dettare criteri di localizzazione”. “A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all'amministrazione comunale di dettare criteri localizzativi è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio”.
Il contenzioso
Il contenzioso era nato a seguito di alcune obiezioni, divenute successivamente diniego, alla domanda di autorizzazione da parte di INWIT, primo tower operator italiano, per la realizzazione di una stazione radio base. La motivazione del diniego si basava sul “Regolamento comunale per l’installazione di impianti per la radiofrequenza” che vieta l’installazione di impianti superiori a 7 watt a distanza inferiore ai 75 metri dal perimetro delle scuole.
La normativa vigente, però, attribuisce carattere prioritario all'esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di "pubblica utilità" e “sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”.
Il TAR, accogliendo il ricorso di INWIT, ha anche condannato il Comune di Limbiate al rimborso delle spese di giudizio più il rimborso delle spese generali.