Tribunale

Riforma Cartabia: senza querela della vittima ora i ladri restano liberi

E’ cambiato il regime di procedibilità per il furto aggravato. A Monza rinviato il processo all’autrice di un colpo in gioielleria

Riforma Cartabia: senza querela della vittima ora i ladri restano liberi
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Tutto da rifare, o quasi, perché manca la querela. Un refrain molto in voga a palazzo di giustizia, dopo l’introduzione della cosiddetta «legge Cartabia», che prevede l’estensione dei reati procedibili a querela.

Riforma Cartabia: senza querela della vittima ora i ladri restano liberi

Accuse che cadono, o processi costretti a fare «retromarcia». Uno degli ultimi riguarda un presunto furto di gioielli alla gioielleria «Pavan» di via Mantegazza a Monza. Imputata è Silvana Reinard, con precedenti specifici. Accusa sostenuta sulla scorta delle indagini condotte dai Carabinieri di Biassono. L’istruttoria sarebbe dovuta entrare nel vivo nei giorni scorsi, ma mancava la querela, che è diventata condizione di procedibilità per il reato. Facoltà concessa entro la fine di marzo alla parte offesa, che in questo caso è il gioielliere brianzolo.

Autosalone Antonini: il risarcimento si allontana

Nel mese di gennaio, la riforma Cartabia sulla giustizia ha inciso sul processo per le presunte truffe dell’autosalone Antonini, rimandando, in quell’occasione, di altri tre mesi la possibilità di ottenere il risarcimento del danno. Ad aspettare un ristoro economico, sono le presunte vittime dello scandalo relativo alle automobili promesse ma mai consegnate.

Vicenda risalente nel tempo al 2017, e che vede gli Antonini accusati di aver incassato caparre e pagamenti, senza consegnare le macchine. In quel caso era emerso uno degli aspetti peculiari della nuova legge nel processo penale, ossia la necessità della presentazione della querela da parte della presunta vittima di truffa, anche se il reato è aggravato, come in questo caso, dal danno di rilevante gravità. Fattispecie per la quale, prima dell’introduzione della norma, si procedeva invece anche senza la presenza della querela agli atti. Una delle questioni nel processo Antonini era che, con l’introduzione della Cartabia, alcune querele sarebbero potute risultare incomplete, o presentate tardivamente. L’accusa contro gli imputati sarebbe così risultata «alleggerita», sbarrando la strada ad alcuni risarcimenti. Il giudice, in quel caso, aveva così concesso un termine alle parti per correggere eventuali lacune negli atti.

Condanna alleggerita per un ingegnere di Brugherio

La riforma ha fatto la sua comparsa anche nel caso di un ingegnere 48enne di Brugherio, arrestato due anni fa con l’accusa di aver abusato della sua compagna dopo averla narcotizzata con dei sedativi. Nei confronti dell’uomo pesava una richiesta di condanna a nove anni di reclusione, nonostante la parte offesa, durante l’istruttoria, avesse ritirato la denuncia. L’accusa però aveva considerato la violenza avvenuta in regime di minorata capacità, a causa dell’assunzione di benzodiazepine, e per questo motivo aveva insistito nella condanna. Il Tribunale, però, non aveva accolto le tesi della Procura. E in questo la Cartabia non c’entra. Ma, nella stessa vicenda processuale, erano caduti anche altri reati contestati al 48enne, come il sequestro di persona, proprio per mancanza della querela. Effetto, appunto, dell’introduzione della nuova legge, (mentre il reato di violenza sessuale è procedibile d’ufficio).

Servono 912 giorni per una sentenza

Aumentano i procedimenti penali definiti, ma, a passo più spedito, anche le nuove cause. La diretta conseguenza è il numero delle pendenze in crescita e con questo la durata dei processi: da 774 a 912 giorni per i processi collegiali; sostanzialmente stabili invece quelli davanti al giudice unico (da 817 a 807 giorni). E’ uno dei dati che emerge dalla relazione sull’anno giudiziario 2022 firmata dal presidente vicario del Tribunale di Monza Patrizia Gallucci che prende in esame il periodo dall’1 luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Proprio su queste «lungaggini» la «riforma Cartabia» dovrebbe agire positivamente, puntando ad accorciare, entro il 2026, i tempi della giustizia penale del 25 per cento. Tempi che in Italia sono insostenibili: basti pensare che a inizio 2020 servivano circa 2mila giorni (oltre cinque anni) dalle indagini preliminari alla sentenza di Cassazione.

Il Tribunale di Monza è il sesto a livello nazionale per numero di abitanti

Il Tribunale di Monza è il sesto a livello nazionale per numero di abitanti, competente su un territorio che abbraccia 62 Comuni e due province, quelle di Monza e Milano: un totale di un milione e 200 mila residenti (con un rapporto di un sostituto procuratore ogni 84mila e 610 persone) e 83mila imprese registrate. Lo scorso anno «dopo il periodo più intenso della pandemia, le udienze si sono svolte con un ritmo ordinario», scrive Gallucci nella relazione. La produttività complessiva è stata incrementata del 15 per cento, lo stesso i procedimenti definiti con rito monocratico (3 mila e 454 nel 2022 rispetto ai 2 mila e 981 dell’anno precedente, il 35,7 per cento dei quali concluso con un’assoluzione). Ma non basta: le sopravvenienze sono lievitate di ben il 30 per cento (da 3 mila e 46 a 4 mila e 434), idem per le «complessive pendenze medie, da diversi anni sostanzialmente sempre elevate». Una flessione si rileva invece nel rito collegiale: 132 i procedimenti definiti a fronte dei 142 del precedente periodo (meno 7 per cento). Colpa anche «del trasferimento di quattro giudici della sezione» e del conseguente venir meno di «oltre il 25 per cento dei collegi per tre mesi».

Le necessità

Per cambiare rotta, continua Gallucci, la sezione Panela necessita di «risorse in termini di magistrati, con la copertura delle vacanze ancora esistenti, onde poter meglio fronteggiare anche possibili periodi di assenze, esoneri pur legittimi e sopravvenienze in aumento»; serve altro personale amministrativo e un intervento logistico-strutturale «per poter disporre di altre aule». Aule di cui si sente ancora più il bisogno «a fronte dell’imminente ristrutturazione di una intera ala del tribunale che comporterà la perdita di una delle aule di udienza dibattimentale e di due destinate ai Gip».

La persona offesa ha tre mesi di tempo

Tra le novità introdotte dalla riforma del processo penale firmata dall'ex Guardasigilli Marta Cartabia c’è l’estensione del novero dei reati procedibili a querela, nel quale rientra ora anche il furto aggravato: in pratica, dall’1 gennaio, l’autorità giudiziaria non avvia più l’azione penale, quindi l’indagine e l’eventuale processo, in mancanza di una querela della vittima del «colpo».

Cosa comporta questo in concreto? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Emanuele Regondi del Foro di Monza.
Avvocato, partiamo dall’inizio, quale differenza corre tra un reato procedibile d’ufficio e uno a querela di parte?

L’avvocato Emanuele Regondi, Foro di Monza

I reati a querela di parte sono quelli per i quali lo Stato ne persegue l’autore solo su richiesta della persona offesa. I reati perseguibili d’ufficio, come i maltrattamenti in famiglia ad esempio, sono solitamente quelli di maggior gravità perché vanno, in molti casi, a ledere anche interessi sovraindividuali, fondanti il vivere comune, tanto che lo Stato tutela la vittima a prescindere dalla sua volontà, procedendo in modo diretto contro il responsabile una volta che la notizia giunga all'autorità giudiziaria.

Il furto rientrava nella seconda fattispecie prima della «riforma Cartabia»?
Non del tutto. Il furto semplice, che si configura quando non ricorrono circostanze aggravanti ex articolo 624 del Codice penale, era già procedibile solo a querela di parte. Procedibile d’ufficio era invece quello aggravato.
Semplificando significa che, ad esempio, in caso di borseggio, ora è necessaria la querela della vittima, senza la quale il ladro resta impunito anche se colto in flagrante dalle Forze dell’ordine?
Sì. Gran parte del battage mediatico si è concentrato proprio sul rischio di impunità del furto con destrezza: si sono prospettate ipotetiche difficoltà da parte delle autorità di Polizia nel reperire successivamente le persone offese (soprattutto se straniere) oppure ci si chiede se, derubato del portafogli, un turista «sottrarrebbe» ore alla sua vacanza per sporgere querela. Personalmente credo di si. In ogni caso, il Governo è intervenuto con alcuni correttivi, presentando un disegno di legge proposto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio (prevede che l’arresto in flagranza obbligatorio debba essere eseguito anche in mancanza della querela, quando la persona offesa non è presente o prontamente rintracciabile. In tali casi, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria dovranno effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della vittima e, ove la querela non fosse presentata nel termine di 48 ore dall’arresto o la persona offesa decidesse di rinunciarvi, l’arrestato sarà rimesso immediatamente in libertà, ndr).
Sono vittima di un furto: cosa devo fare?
Presentare denuncia-querela entro i tre mesi successivi al giorno in cui si è subito il furto o si ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato. Si tratta una dichiarazione con la quale si esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.

E se il reato risale a prima del 30 dicembre 2022, giorno di entrata in vigore della «riforma Cartabia»?
Secondo le disposizioni transitorie, il termine dei tre mesi scade il 30 marzo. Quindi, chi non l’ha ancora fatto perché prima non necessario, deve sporgere querela. Le udienze già calendarizzate vengono rinviate per verificare l’esistenza di tutte le condizioni di procedibilità. Al momento, però, l’autorità giudiziaria non ha l’obbligo di avvisare le persone offese: alcuni giudici lo fanno, altri no.

Ridurre i tempi della giustizia del 25 per cento entro il 2026

La riforma del processo penale voluta dall’ex ministro della Giustizia del Governo Draghi Marta Cartabia è operativa dal 30 dicembre scorso. L’obiettivo precipuo perseguito è ridurre i tempi della giustizia del 25 per cento entro il 2026 per rispettare gli impegni presi con l'Europa sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Illustriamo di seguito alcune delle novità più rilevanti.

Digitalizzazione del processo penale

E’ previsto che nel Codice di procedura penale, agli articoli 110, 111-bis e 111-ter, venga indicato l’utilizzo della documentazione in forma digitale. E ancora, l’articolo 148 dello stesso codice permette di individuare un domicilio telematico al quale ricevere gli atti. Un intervento sostanzioso permette inoltre alle parti di un processo di partecipare alle udienze anche in videoconferenza.

Ragionevole durata dell’impugnazione

La riforma interviene sulle prescrizioni e sulla ragionevole durata dell’impugnazione. La prescrizione del reato resta bloccata dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di assoluzione; viene imposto un limite di tempo massimo per il giudizio d’appello e di Cassazione, rispettivamente di due e un anno. Queste regole non si applicano ai reati non soggetti a prescrizione puniti con la pena dell’ergastolo.

Procedibilità: si allarga l’area dei reati perseguibili a querela

Si amplia il ventaglio dei reati procedibili a querela di parte, anziché d’ufficio. Le novità impattano direttamente sui procedimenti in corso: i reati che divengono perseguibili a querela, se questa non viene presentata, si estingueranno e i giudizi aperti si chiuderanno. Le fattispecie interessate sono «reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie», come è precisato nella relazione illustrativa del decreto; il loro comune denominatore è la natura individuale dei beni giuridici protetti. Se viene toccato un bene che ha dimensione pubblica, o un soggetto vulnerabile (come gli incapaci, per età o per infermità) il reato rimane procedibile d’ufficio. Tra i delitti contro la persona che diventano procedibili a querela c’è quello di lesioni personali stradali, nella versione base, senza aggravanti, che ricorre spesso in conseguenza di sinistri stradali. Tra i delitti contro il patrimonio ci sono molte fattispecie di furto.

Il limite alla durata delle indagini preliminari

Al fine di velocizzare l’iter processuale, la riforma Cartabia ha stabilito dei limiti di durata delle indagini preliminari. Queste, secondo le nuove disposizioni, corrispondono a: 6 mesi per le contravvenzioni; 1 anno per i delitti e 1 anno e 6 mesi per i delitti più gravi previsti dall’articolo 407 del codice di procedura penale.

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