Consiglio di Stato

Asfalti Brianza, respinto il ricorso di Bianchi srl: permane l’obbligo di rimozione dei rifiuti

Il sindaco Mauro Capitanio: "Soddisfazione per l’ordinanza, ora ci aspettiamo l’esecuzione in tempi brevi"

Asfalti Brianza, respinto il ricorso di Bianchi srl: permane l’obbligo di rimozione dei rifiuti

Importante aggiornamento nell’ambito della vicenda di Asfalti Brianza di Concorezzo: è stata rigettata la richiesta dell’azienda di sospensione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti. La notizia è di oggi, 10 ottobre, e segna un nuovo capitolo della vicenda dell’azienda chiusa, con ordinanza sindacale, dal 2020.

La soddisfazione del sindaco Capitanio

“Accogliamo con soddisfazione l’ordinanza del Consiglio di Stato che respinge il ricorso della proprietà e conferma l’obbligo di rimozione dei rifiuti dal sito di Asfalti Brianza- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Su questa vicenda siamo stati sempre molto determinati difendendo l’interesse pubblico e la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Il pronunciamento della giustizia amministrativa conferma la strada intrapresa verso la risoluzione definitiva di una vicenda lunga e, per diversi aspetti, difficile in cui il Comune è sempre stato accanto cittadini. Ora ci aspettiamo che l’ordinanza venga eseguita nei tempi previsti”.

La decisione del Consiglio di Stato

L’ordinanza cautelare con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società G. Banchi s.r.l. contro l’ordinanza cautelare del TAR Milano che, a sua volta, rigettava la richiesta di sospensione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti presenti sul sito di via Per Imbersago emessa nei confronti della Asfalti Brianza e delle società G. Bianchi s.r.l. (proprietaria del sito) e W Bau s.r.l è stata comunicata al Comune di Concorezzo proprio stamattina, 10 ottobre.

Il passaggio della decisione del Consiglio di Stato

Si legge in particolare nella sentenza che “va evidenziata l’insussistenza del periculum in mora(…) non essendo stata data prova dell’incapacità della società di far fronte alla rimozione dei rifiuti senza che venga a delinearsi lo stato di insolvenza della stessa. (…) va rilevato che nel bilanciamento degli opposti interessi, tipico della fase cautelare, è da reputarsi prevalente quello pubblico alla salubrità dei luoghi, suscettibile di essere compromesso dal ritardo nella rimozione dei rifiuti. Inoltre, per quanto riguarda il fumus boni iuris – pur alla luce della cognizione sommaria propria della presente fase – si deve osservare che, come già evidenziato dal T.a.r., le relazioni tra le società coinvolte, la composizione delle rispettive compagini societarie e la rilevanza anche mediatica della vicenda de qua si pongono in contrasto con la tesi dell’asserita estraneità ai fatti della società appellante”.