Lavoro e istruzione

Il personale Ata conserva il posto anche se la scuola chiude per Covid

Lo ha precisato il Ministero dopo un'interrogazione dell'onorevole Frassinetti, sollecitata dai lavoratori di una scuola di Vimercate.

Il personale Ata conserva il posto anche se la scuola chiude per Covid
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Il personale Ata assunto a tempo determinato conserva il posto anche se la scuola chiude per Covid. Lo ha precisato il Ministero dopo un'interrogazione dell'onorevole Paola Frassinetti. La deputata di Fratelli era stata sollecitata ad interessarsi al loro caso dai lavoratori di una scuola di Vimercate.

Il personale Ata conserva il posto anche se la scuola chiude per Covid

Il rischio di licenziamento del personale Ata (Amministrativo, tecnico, ausiliario) in caso di mancata circolare, era stato da alcuni dipendenti in occasione del sopralluogo ad alcuni istituti  di Vimercate (foto) del presidente provinciale di Fratelli d’Italia Rosario Mancino e dell’onorevole Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Istruzione della Camera dei deputati.

L'onorevole di Fratelli d'Italia, eletta in Brianza, aveva quindi presentato un'interrogazione e il Ministero ha emanato una circolare  specifica  per conservare il posto al personale Ata nella scuola, anche in caso di chiusura dell’istituto e didattica a distanza.

La risposta all'interrogazione

Onorevole Frassinetti,
secondo quanto previsto dall’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, i dirigenti degli uffici scolastici regionali hanno potuto attivare ulteriori incarichi temporanei per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata).

Grazie ad un emendamento parlamentare - fortemente sostenuto dal Ministero e approvato in sede di esame parlamentare del decreto-legge n. 104 del 14 agosto scorso, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre scorso - è stata soppressa la previsione secondo cui i relativi contratti si sarebbero dovuti risolvere, senza indennizzo, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.

L’articolo 32, comma 6-quater del citato decreto-legge n. 104, novellando il richiamato articolo 231-bis del decreto-legge n. 34, ha così disposto che il personale docente e Ata, assunto con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico in corso quale “Organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, assicuri le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile.

I relativi contratti non potranno essere, quindi, risolti senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, ma al contrario sarà garantito il principio di continuità didattica e amministrativa.

Di conseguenza, Onorevole, come da Lei rammentato, preso atto della sopravvenuta modifica normativa, si è reso necessario intervenire sugli schemi di contratto - precedentemente forniti alle istituzioni scolastiche attraverso il sistema informativo del Ministero (Sidi) - per il conferimento di incarichi al personale del c.d. Organico Covid, e rimuovere la clausola risolutiva riportata negli stessi.

Quindi, con avviso del Ministero dell’Istruzione pubblicato sul sistema informativo (SIDI), è stato dato atto della modifica dei contratti di supplenza dell’organico aggiuntivo cosiddetto “Covid”, con l’eliminazione della citata clausola risolutiva per i docenti e il personale educativo.

Proprio in questi giorni, si è proceduto, anche riguardo ai contratti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), ad eliminare la clausola risolutiva dagli schemi contrattuali sempre tramite il sistema informativo (Sidi).

Proprio ieri è stato diffuso il relativo avviso a tutte le istituzioni scolastiche. Resta, pertanto, confermata l’indubbia conservazione, in caso di sospensione delle attività didattica in presenza, dei contratti stipulati con tutto l’”Organico Covid” ivi compreso quello Ata.

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