Infortunio dell'alunno in gita e copertura assicurativa obbligatoria INAIL

Elemento fondamentale ai fini dell’operatività della detta copertura assicurativa è la non occasionalità dello svolgimento delle suddette attività.

Infortunio dell'alunno in gita e copertura assicurativa obbligatoria INAIL
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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (la n.8449 del 27/3/2019) ha fatto chiarezza sul tema della estensione (o dei limiti) della copertura assicurativa obbligatoria in caso di infortunio subito da uno studente nel corso di un’attività scolastica “outdoor”.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

In materia scolastica, in base al D.P.R. n. 1124/1965 art.4, sono coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche ...”.

La vicenda da cui ha avuto origine la pronuncia del Supremo Collegio di legittimità riguarda l'infortunio subito da un alunno in gita che aveva preso parte ad una escursione alpinistica. Durante la calata da una parete rocciosa, a causa della rottura della corda utilizzata per la discesa, precipitava al suolo, riportando danni di cui chiedeva, unitamente ai propri genitori, integrale ristoro nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, della Provincia nonché della società incaricata dalla predetta scuola per l’organizzazione dell'attività “outdoor”.
Le parti convenute contestavano la domanda e ne chiedevano il rigetto ritenendo che l’evento accaduto dipendeva da un caso fortuito e non era ravvisabile in alcun modo la loro responsabilità.
Tralasciando l'analisi delle molteplici eccezioni processuali avanzate dalle parti, va segnalato che il Tribunale in primo grado accoglieva la domanda risarcitoria e la decisione veniva integralmente confermata anche dalla competente Corte d’Appello.

I ricorrenti in Cassazione si lamentavano del fatto che, nel qualificare come “attività ludica” quella svolta in occasione del sinistro, la Corte di Appello aveva erroneamente disapplicato proprio l’art. 4, comma 1 n. 5 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che prevede la copertura assicurativa obbligatoria INAIL e il conseguente esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile (salvo ricorra illecito penale).

Al riguardo veniva richiamata anche la circolare INAIL n. 28/03 nella quale si precisa che i presupposti della copertura assicurativa “valgono per l’intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni tra attività curriculari ed extracurriculari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti” .
La Suprema Corte di Cassazione ha invece puntualizzato che l’attività “outdoor” a cui prese parte l’alunno danneggiato non può farsi rientrare tra le “esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche richiamate dall’art. 4, co. 1, n. 5 del DPR n. 1124/1965 con riferimento alla copertura assicurativa INAIL in favore degli insegnanti e degli alunni.
Sul punto, infatti, la Cassazione ha ritenuto di dover chiarire che il presupposto della succitata copertura assicurativa «resta, pur sempre, il collegamento tra le suddette “esperienze tecnico- scientifiche od esercitazioni pratiche e le attività didattiche”.

Requisiti per la copertura assicurativa

Elemento fondamentale ai fini dell’operatività della detta copertura assicurativa è la non occasionalità dello svolgimento delle suddette attività.

Difatti, la circolare INAIL n. 28/2003 ha precisato che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell’operatività della tutela è che tutte le attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuative, come più volte ribadito dalla Cassazione (Cass. SSUU n. 3476/94 e circ. Inail n. 24 del 1994).
Inoltre, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’indennizabilità dell’infortunio, non basta che lo stesso sia avvenuto sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro, occorrendo piuttosto che il lavoro abbia determinato il rischio del quale l’infortunio è conseguenza.
Ebbene, se queste affermazioni valgono con riferimento al caso in cui il soggetto infortunato sia il lavoratore-insegnante, ancor più devono trovare applicazione per gli studenti, visto che essi “sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale” .
Proprio per l’eccezionalità della copertura prevista per gli studenti vi è la necessità di escludere che le attività outdoor svolte nel corso di gite scolastiche possano includersi nelle “esperienze ed esercitazioni pratiche” soggette a copertura assicurativa INAIL.

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