La revoca dell'assegno di divorzio per l'ex che non cerca lavoro

La revoca dell'assegno di divorzio per l'ex che non cerca lavoro
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La Corte di Cassazione con una recente ordinanza (la n. 2653/2021) torna a occuparsi dell'assegno di divorzio e decide in questo caso di confermarne la revoca, già decisa in sede d'Appello, alla ex moglie che è relativamente giovane,  non presenta malattie ma che ha solo un atteggiamento rinunciatario nel trovare un impiego.                                  
La Cassazione civile già nel recente passato (ordinanza n. 3661/2020) aveva puntualizzato l’irrilevanza del tenore di vita nella quantificazione dell’assegno divorzile di cui all'articolo 5 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, evidenziando al contempo il dovere per l’ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un’occupazione. 

Avevano sottolineato i giudici di legittimità che la solidarietà post coniugale, presupposto dell’assegno divorzile, si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità e pertanto l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva tutte le sue potenzialità professionali e reddituali, piuttosto che tenere un comportamento deresponsabilizzante, limitandosi ad aspettare opportunità di lavoro e gravando sul coniuge più abbiente.

Per la Cassazione l’assegno divorzile non ha più la funzione di garantire all’ex coniuge lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio; esso serve solo per assicurare l'autosufficienza economica, a prescindere dal reddito del coniuge tenuto all'assegno (che potrebbe essere anche notevolmente più alto di quello del beneficiario). Quindi, non c’è più un dovere di riequilibrio tra due tenori di vita.

L'altra novità consiste nell’abbandono di quell’automatismo che, in passato, ha fatto sì che al coniuge con il reddito più basso spettasse quasi sempre il mantenimento. 

Oggi, non basta più dimostrare l’assenza di redditi o l’incapacità economica: chi chiede l’assegno non deve avere alcuna colpa del proprio stato di non-autosufficienza. 

Quindi, se non si trova in età avanzata, dovrà provare ad esempio un precario stato di salute oppure di aver fatto il possibile per cercare un impiego (es. invio curriculum, richiesta di colloqui lavorativi, iscrizione ai centri per l’impiego).  Altrimenti perderà il diritto al mantenimento.

 

Studio Legale Avv. Andrea Spada
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