La questione si inquadra nel contesto della Direttiva 1999/70/CE, la quale ha imposto agli Stati membri di adottare misure per prevenire l’abuso derivante dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, sia nel settore privato che nel pubblico impiego.
Sulla base della suddetta direttiva, la giurisprudenza nazionale ha dichiarato illegittima la prassi di rinnovare illimitatamente i contratti a termine al fine di coprire posti vacanti e disponibili (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.5072 del 15.03.2016). Tuttavia, nel pubblico impiego, a differenza del settore privato, in caso di violazione delle norme imperative sulla stipulazione di contratti a tempo determinato, non è possibile prevedere come soluzione la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato. Tale esito è precluso dal principio costituzionale dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico (art. 97 Cost.).
Nonostante ciò, l’impossibilità di conversione non lascia il lavoratore privo di tutela. In particolare, per il comparto scolastico, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha previsto che, in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, l’insegnante ha diritto a ottenere il risarcimento del danno (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.11341 del 29.04.2024).
La giurisprudenza ha individuato il parametro per configurare l’abuso nell’utilizzo di contratti a termine nel superamento della durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.
Ciò nonostante, la giurisprudenza di merito ha specificato che non sempre il mero superamento del limite dei 36 mesi configura automaticamente il diritto al risarcimento del danno. Infatti, è fondamentale fare una distinzione tra:
- incarichi prestati su posti vacanti e disponibili, che si presume siano stabili per l’intero anno scolastico, quindi fino al 31 agosto (= organico di diritto) e
- supplenze su posti non vacanti ma di fatto disponibili sino al 30 giugno (= organico di fatto).
Nel primo caso, la Corte di Cassazione ha stabilito che la reiterazione di contratti a termine su questi posti per oltre 36 mesi è di per sé illegittima e configura un abuso (Cass. Civ., Sez. L, n. 14577 del 09.05.2022). Nel secondo caso, la sola reiterazione dei contratti non è sufficiente a configurare automaticamente un abuso. Spetta al lavoratore allegare e provare che l’amministrazione ha fatto un ricorso improprio o distorto a questa tipologia di supplenze, dimostrando che, di fatto, si stavano coprendo esigenze permanenti e durevoli (Cass. Civ., Sez. L, n. 6441 del 06.03.2020). Tale onere probatorio è più difficile da assolvere.
Non rileva in nessun modo, invece, che l’insegnante abbia prestato servizio presso due o più scuole differenti. La circostanza di aver cambiato sede di lavoro non interrompe la continuità del rapporto ai fini della valutazione dell’abuso, in quanto il datore di lavoro è unico ed è identificabile nel Ministero dell’Istruzione e del Merito. Di conseguenza, la successione di contratti a termine va valutata nel suo complesso, indipendentemente dalle diverse sedi di servizio assegnate nel tempo.
Inoltre, sulla base della normativa e della giurisprudenza vigente, nemmeno lo svolgimento di un’altra attività lavorativa (per esempio quella di architetto, avvocato etc.) dovrebbe precludere di per sé la possibilità per un insegnante di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’abuso di contratti a tempo determinato. Tuttavia, tale circostanza potrebbe assumere una notevole rilevanza nella configurazione e nella determinazione delle specifiche voci di danno.
Per i docenti che non sono stati ancora stabilizzati, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto a un risarcimento del danno in via presuntiva, definito “danno comunitario” o “eurounitario” (Cass. Civ., Sez. L, n. 29285 del 07.10.2022; Tribunale di Lecco, Sentenza n.225 del 4 dicembre 2024). Tale risarcimento ha una finalità sanzionatoria nei confronti del datore di lavoro pubblico e riparatoria per il lavoratore.
Per la quantificazione del danno, il D.L. “Salva Infrazioni” 2024 ha introdotto una disciplina specifica: la nuova norma prevede che il giudice stabilisca un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR. La retribuzione da utilizzare come parametro per il calcolo dell’indennità è quella corrispondente al livello formale di inquadramento a cui il lavoratore aveva diritto nel momento in cui si è perfezionato l’illecito (cioè al superamento dei 36 mesi).
Poiché questo tipo di risarcimento sanziona la condotta illecita del Ministero e prescinde dalla prova di un concreto pregiudizio economico, lo svolgimento di un’altra attività lavorativa da parte del docente è irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto a tale indennità: l’abuso si è verificato a prescindere dalla situazione reddituale o professionale alternativa del lavoratore.
Oltre all’indennità forfettaria, il lavoratore ha la facoltà di richiedere il risarcimento del “maggior danno” subito. Questo danno è tipicamente configurato come una “perdita di chance” ad ottenere un’occupazione alternativa migliore che il lavoratore avrebbe potuto conseguire se non fosse stato illegittimamente vincolato dai contratti a termine con l’amministrazione.
L’onere della prova di tale danno aggiuntivo grava sul lavoratore. Tuttavia, la giurisprudenza ha specificato che tale prova non è “insormontabile né difficoltosa”, potendo basarsi su dati oggettivi come la posizione del docente nelle graduatorie, il numero di posti vacanti e i ritardi nell’indizione dei concorsi (Cass. Civ., Sez. L, n. 14577 del 09.05.2022).
In questo contesto, lo svolgimento di un’altra attività professionale assume un’importanza cruciale. La difesa del Ministero potrebbe facilmente argomentare che nessuna perdita di chance ha subito l’insegnante che nel frattempo svolgeva un’altra professione, in quanto il lavoratore non è rimasto inattivo ma, anzi, ha colto altre opportunità professionali.
Un aspetto cruciale, poi, riguarda l’ipotesi in cui il docente, nel corso del giudizio o successivamente, venga immesso in ruolo (“stabilizzato”). La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’avvenuta stabilizzazione non preclude di per sé la possibilità di agire per il risarcimento del danno pregresso (Cass. Civ., Sez. L, n. 9988 del 12.04.2024).
In passato, però, in caso di immissione a ruolo, la quale veniva considerata la principale misura riparatoria dell’abuso, il docente stabilizzato non aveva più diritto all’indennità forfettaria (il “danno comunitario”), in quanto lo stesso aveva ottenuto il posto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, il docente stabilizzato poteva chiedere il risarcimento dei soli “danni diversi e ulteriori” (la perdita di chance), con l’onere di allegarli e provarli specificamente (Cass. Civ., Sez. L, n. 11532 del 15.06.2020).
Una recente sentenza della Suprema Corte, invece, ha sancito che chi viene assunto tramite concorso dopo anni di precariato mantiene il diritto a richiedere il risarcimento del danno per l’illegittima precarizzazione pregressa “atteso che in caso di concorsi riservati l’abuso opera come mero antecedente remoto dell’assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice “chance” di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria” (Cass. Civ., Sez. L, n. 30779 del 23.11.2025). In conformità con tale principio, la Corte ha altresì chiarito che la mancata partecipazione a procedure concorsuali indette durante il periodo di precariato non limita né preclude l’azione giudiziaria per il risarcimento del danno in quanto, come visto, non sono considerate una misura sanante dell’illecito.
Dunque, per concludere, preme far notare che chi volesse far valere il diritto al risarcimento del danno deve necessariamente attivarsi entro termini specifici. In particolare:
- è indispensabile inviare una lettera di impugnazione stragiudiziale al Ministero dell’Istruzione e del Merito entro 180 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto a termine. Il mancato rispetto di questo termine può comportare la decadenza dal diritto al risarcimento;
- per l’azione giudiziaria, invece, il termine di prescrizione è decennale e decorre dalla data di cessazione dell’ultimo contratto della serie illegittima.
Per una valutazione personalizzata della propria posizione, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per avviare la tutela risarcitoria, si consiglia di avvalersi di avvocati professionisti.
Dott.ssa Elisa Casiraghi
Studio Legale Notaro e Associati