Ottenere un finanziamento senza dover rinunciare ai macchinari che mandano avanti la produzione sembrava, fino a pochi anni fa, una contraddizione in termini.
Il pegno mobiliare non possessorio ha cambiato le regole del gioco, introducendo una garanzia reale che permette all’imprenditore di continuare a utilizzare i propri beni mentre li offre come collaterale.
A spiegare nel dettaglio come funziona questo strumento è Andrea Centofanti, avvocato civilista e partner dello Studio Legale Rappazzo, che ne ha analizzato le caratteristiche e le ricadute pratiche per il sistema creditizio italiano.
Cos’è il pegno mobiliare non possessorio e perché rappresenta una svolta
Il pegno mobiliare non possessorio è una forma di garanzia introdotta in Italia dall’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, pensata specificamente per gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese che necessitano di accedere al credito senza compromettere la propria operatività.
A differenza del pegno tradizionale disciplinato dagli articoli 2784 e seguenti del codice civile, questo istituto non richiede lo spossessamento del bene: il debitore può continuare a utilizzare macchinari, merci e attrezzature nel ciclo produttivo mentre questi fungono da garanzia per il creditore.
Come sottolinea Andrea Centofanti, l’innovazione sta proprio nel superamento dello spossessamento, che nel modello codicistico classico rendeva spesso il pegno poco compatibile con le esigenze dell’attività d’impresa, costringendo le aziende a scegliere tra liquidità e continuità operativa.
Quali beni possono essere dati in garanzia e come funziona la rotatività
Possono essere oggetto di pegno non possessorio i beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, compresi quelli immateriali e futuri, purché determinati o determinabili: si va dai macchinari industriali ai crediti commerciali, dai diritti di proprietà intellettuale alle partecipazioni societarie, con la sola esclusione dei beni mobili registrati come veicoli e natanti.
I dati del primo biennio di operatività del registro mostrano che quasi il 50% delle formalità ha riguardato macchinari industriali e apparecchi meccanici ed elettronici, seguiti dalla categoria “animali vivi e prodotti del regno animale” con oltre il 25%, a testimonianza di un interesse concentrato nei settori manifatturiero e agricolo.
Uno degli aspetti più interessanti, come evidenzia Centofanti, è la cosiddetta rotatività del pegno: salvo diverso accordo tra le parti, l’imprenditore può trasformare o alienare i beni dati in garanzia e il vincolo pignoratizio si trasferisce automaticamente sul prodotto finito o sul corrispettivo della vendita, senza necessità di costituire una nuova garanzia.
Il registro dei pegni e le tutele per il creditore
L’efficacia del pegno non possessorio nei confronti dei terzi dipende interamente dall’iscrizione nel Registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, istituito presso l’Agenzia delle Entrate e divenuto operativo il 15 giugno 2023 dopo un lungo iter normativo iniziato nel 2016.
Il contratto costitutivo deve risultare da atto scritto contenente l’indicazione delle parti, la descrizione del bene dato in garanzia, il credito garantito e l’importo massimo garantito, con la possibilità di utilizzare atto pubblico, scrittura privata autenticata o contratto sottoscritto digitalmente.
In caso di inadempimento, il creditore dispone di diverse modalità di escussione che superano le rigidità dell’esecuzione forzata tradizionale: può procedere alla vendita dei beni, alla riscossione dei crediti fino a concorrenza della somma garantita e, se previsto contrattualmente, anche all’appropriazione o alla locazione dei beni oggetto di pegno, secondo criteri di valutazione prestabiliti che Centofanti definisce ispirati a una logica di “autotutela controllata”.
A chi si rivolge questo strumento e quali sono le prospettive
Il pegno mobiliare non possessorio si rivolge a imprenditori, banche e professionisti, ma presenta una caratteristica che ne amplia notevolmente il raggio d’azione: la normativa non prevede limitazioni soggettive in capo al creditore garantito, che non deve necessariamente essere un intermediario bancario.
Questa neutralità soggettiva apre le porte a forme di finanziamento alternative come le emissioni obbligazionarie e le operazioni di direct lending, mentre settori ad alta intensità di asset immateriali come il calcio professionistico possono finalmente valorizzare diritti televisivi, contratti con i calciatori e accordi di sponsorizzazione come garanzie senza bloccarne l’utilizzo operativo.
I numeri del primo biennio parlano di 119 domande di iscrizione e un valore garantito complessivo di oltre 6,8 miliardi di euro: cifre ancora contenute in termini di volumi, ma che testimoniano il potenziale di uno strumento destinato a consolidarsi nel panorama delle garanzie reali italiane, in linea con le tendenze europee in materia di accesso al credito.
Come ci ha spiegato l’avvocato Andrea Centofanti, il pegno mobiliare non possessorio rappresenta un’evoluzione significativa nel rapporto tra imprese e sistema creditizio, offrendo una soluzione che bilancia le esigenze di garanzia del finanziatore con la necessità dell’imprenditore di mantenere operativi i propri asset produttivi.
La rotatività, l’assenza di spossessamento e la flessibilità nelle modalità di escussione ne fanno uno strumento moderno e adattabile a diverse configurazioni aziendali. Per chi opera nel mondo dell’impresa o della consulenza finanziaria, comprenderne a fondo il funzionamento può fare la differenza nella strutturazione di operazioni di finanziamento più efficienti e meno invasive.