Quando la giustizia sbaglia, la revisione del processo penale interviene come ultima difesa dell’innocente

Recenti casi di cronaca giudiziaria hanno portato all’attenzione del pubblico l’istituto della revisione della condanna penale. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta

Quando la giustizia sbaglia, la revisione del processo penale interviene come ultima difesa dell’innocente

Nel processo penale convivono due realtà distinte, che non sempre coincidono: la verità storica e la verità processuale. La prima rappresenta ciò che è realmente accaduto, mentre la verità processuale è una verità “ri-costruita”, frutto di un sistema di garanzie, limiti e forme che, pur essenziali per tutelare i diritti delle parti, possono talvolta impedire una piena coincidenza con la realtà dei fatti.

È proprio in questo scarto fisiologico, ma talvolta drammatico, che si insinua il rischio dell’errore giudiziario.

In questo contesto si inserisce l’istituto della revisione del processo penale, strumento straordinario attraverso il quale l’ordinamento riconosce la possibilità di riallineare la verità processuale a quella storica, trovando un punto di equilibrio tra l’esigenza di certezza del diritto e quella di giustizia sostanziale.

Quali sono gli effetti del giudicato penale?

Il giudicato penale comporta la non modificabilità dell’accertamento del fatto. La conseguenza è un effetto preclusivo che si realizza sia in caso di condanna che di assoluzione. Ciò significa che, di regola, non può esserci un nuovo processo penale nei confronti del medesimo imputato per il medesimo fatto storico. Tuttavia, gli effetti del giudicato possono venir meno attraverso le c.d. impugnazioni straordinarie, tra le quali la più “dirompente” è sicuramente la revisione.

Quale errore può essere corretto attraverso lo strumento della revisione?

L’errore che investe il fatto, quindi con riguardo alla condotta, al nesso causale, all’evento, all’attribuzione soggettiva di colpevolezza e di imputabilità. L’unico errore emendabile è quello che se corretto, permette il proscioglimento dell’imputato perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o si trattava di persona non imputabile o non punibile. L’errore rilevante è solo quello intervenuto nella ricostruzione storica del fatto di reato.

Quali decisioni possono essere pronunciate a seguito del giudizio di revisione?

Il rigetto dell’istanza di revisione o il proscioglimento dell’imputato. Nel secondo caso la sentenza impugnata è revocata dando i natali ad una nuova verità legale.

Qual è la funzione della revisione?

La sua prima funzione è sicuramente quella di restituire la libertà (nel caso in cui la condanna non sia stata del tutto espiata), ma anche quella di riconsegnare dignità all’innocente erroneamente giudicato colpevole in via irrevocabile.

In quali casi si può chiedere la revisione del processo?

Sono i casi previsti dall’art. 630 c.p.p.:

a) Fatti incompatibili con quelli accertati da altra sentenza penale irrevocabile: (ad es. Tizio è stato condannato in via definitiva per il delitto di omicidio, successivamente interviene una sentenza irrevocabile per Caio come unico autore del medesimo delitto)

b) Condanna fondata su di una questione pregiudiziale accertata in una sentenza, che è stata successivamente revocata;

c) Nuove prove che determinano il proscioglimento: la revisione può essere chiesta se dopo la condanna sono sopravvenute o scoperte nuove prove che sole o congiunte a quelle già valutate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art 631 c.p.p. Per nuove prove si intendono anche quelle preesistenti, ma non acquisite nel precedente processo, e anche quelle acquisite, ma non valutate dal giudice della sentenza.

d) Se viene dimostrato che la condanna è stata fondata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto che costituisce reato;

e) Qualora sia necessario conformarsi ad una sentenza definitiva emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Come funziona il procedimento di revisione?

Il potere di iniziativa spetta innanzitutto al condannato o ad un suo prossimo congiunto, o erede, nonché al procuratore generale presso la Corte d’Appello nella cui circoscrizione fu pronunciata la condanna. Competente è la Corte d’Appello diversa da quella in cui si è svolto il giudizio divenuto irrevocabile (da individuarsi secondo criteri tabellari prestabiliti). Le fasi sono due:

  1. Giudizio di ammissibilità della richiesta: tale fase preliminare avviene senza partecipazione delle parti. Una volta ricevuta la richiesta, la Corte deve anzitutto valutare se la stessa è stata proposta secondo le forme ed in relazione alle ipotesi espressamente previste dalla legge. In caso contrario, anche d’ufficio verrà dichiarata l’inammissibilità della richiesta.
  2. Il giudizio di revisione: se la richiesta verrà ritenuta ammissibile, si celebrerà il relativo giudizio con l’assunzione e la valutazione delle prove e delle circostanze a discarico addotte con l’istanza di revisione.

Quali sono gli effetti della sentenza di revisione?

In caso di accoglimento della richiesta, la Corte d’Appello pronuncia sentenza di proscioglimento dell’imputato ed “[…] ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione […]”

Pur trattandosi di un rimedio “straordinario” e dai presupposti rigorosi, la revisione è un istituto fondamentale del nostro ordinamento giudiziario.

Lo Studio Legale P&E presta assistenza tecnica e qualificata in materia, affinché nessun errore giudiziario possa considerarsi definitivo.

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