Caponago

Impianto di produzione asfalti, Comune batte ancora «Vitali»

Nuovo pronunciamento del Tar che ha ribadito l’irregolarità della struttura

Impianto di produzione asfalti, Comune batte ancora «Vitali»
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Ancora un successo, ancora un pronunciamento a favore del Comune di Caponago. Nuovo capitolo nell’annosa e interminabile battaglia legale tra l’Amministrazione comunale e la «Vitali spa». Al centro del contendere, come ormai da molti anni, il famoso impianto di produzione degli asfalti realizzato dalla società in occasione della costruzione della Teem, la Tangenziale Est esterna milanese, e mai dismesso.

Impianto di produzione asfalti, Comune batte ancora «Vitali»

L’ultimo capitolo è stato scritto nei giorni scorsi dalla Seconda sezione del Tar, il Tribunale amministrativo della Lombardia, a cui «Vitali spa» si era nuovamente appellata.

La società aveva fatto ricorso contro la decisione del Comune di non dare corso ad una precedente sentenza del Tar, confermata dal Consiglio di Stato; decisione con la quale l’Amministrazione caponaghese aveva, di fatto, detto no alla sanatoria per «un impianto di produzione asfalti e vagliatura di materiale fresato». Impianto sorto nell’area accanto alla Teem. Nel nuovo ricorso «Vitali» aveva quindi chiesto l’annullamento del diniego. Diniego a cui il Comune era giunto dopo aver nuovamente preso in esame il procedimento confermando «i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria» in quanto l’impianto è stato realizzato senza alcun titolo edilizio.

Il nuovo pronunciamento del Tar

Il nuovo pronunciamento del Tar ha anche escluso che per la vicenda potesse applicarsi quella che viene definita una «sanatoria giurisprudenziale», che ammette la sanabilità di opere abusive purché conformi alla disciplina urbanistica vigente. I giudici hanno infine ribadito che il precedente pronunciamento non intimava quindi al Comune di procedere con una sanatoria, come sosteneva invece «Vitalia», ma semplicemente di riesaminare il caso; riesame che però non ha fatto emergere elementi o titoli tali da revocare il diniego alla sanatoria stessa.
In particolare perché risulta evidente come l’impianto sia stato realizzato all’interno della fascia di rispetto autostradale, pari a 60 metri; fascia nella quale vige il divieto assoluto di edificabilità. Da ciò la sentenza che respinge il ricorso.

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