Emergenze da codice rosso: ecco cosa cambia nei casi di violenza

Corsia preferenziale alle indagini che riguardano i reati di maltrattamenti, di violenza sessuale, di stalking e di lesioni.

Emergenze da codice rosso: ecco cosa cambia nei casi di violenza
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Corsia preferenziale alle indagini che riguardano i reati di maltrattamenti, di violenza sessuale, di stalking e di lesioni.

Lo spiega l’avvocato Giulio Calosso.

Codice rosso

Con l’evocativo nome di Codice Rosso è stato ribattezzato il disegno di legge (licenziato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri) che impone una rapida corsia preferenziale alle indagini. Che riguardano i reati di maltrattamenti, di violenza sessuale, di stalking (cliccando uno degli ultimi casi) e di lesioni commesse in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza. Non saranno più gli inquirenti dunque a stabilire se una denuncia per un reato di violenza domestica o di genere meriterà di essere trattata con prontezza o lasciata a languire tra mille altre indagini nella speranza che il problema si risolva da sé e non si trasformi in una tragedia.

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Ecco cosa cambia

Se il Parlamento farà proprie le norme approvate dal Governo, i Carabinieri e la Polizia dovranno, dunque, trasmettere immediatamente la denuncia della vittima al Pubblico ministero. Che dovrà ascoltare il racconto della vittima entro 3 giorni al fine di avviare le indagini, che se verranno affidate alla Polizia giudiziaria dovranno essere compiute e comunicate – senza ritardo – allo stesso Pubblico ministero. Così spiega l’avvocato Giulio Calosso.

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Il commento

Insomma, tempi serrati per l’acquisizione delle prove, per la valutazione della concretezza del pericolo che corre la vittima, e in definitiva per l’adozione delle misure cautelari che vengono richieste dal Pubblico ministero e disposte dal Giudice delle indagini preliminari. A fare la differenza nella tutela della vittima – dobbiamo ricordarlo – non è il processo che arriverà a suo tempo, ma i provvedimenti concreti con cui un Giudice può disporre l’allontanamento della persona pericolosa dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, oppure (nei casi più gravi) gli arresti domiciliari ed anche il carcere.

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Il parere

Non sempre però andare di fretta produce buoni risultati investigativi e decisioni fondate. La norma prevede, quindi, che il termine dei 3 giorni (per ascoltare il racconto della vittima) possa essere derogato, quando sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa. Bisogna, infatti, ricordare che le indagini per questo tipo di reati necessitano spesso di riscontri alle parole della vittima. Per evitare di cadere nel tranello di denunce infondate e calunniose, la credibilità della persona offesa va saggiata e riscontrata, alle volte anche con indagini tecniche molto lunghe. Ciò che conta è, però, che tale eccezione non diventi la regola ed il “Codice Rosso” non resti una norma semplicemente simbolica.

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